
CIRCOLARE 13 ottobre 2000, n.13
(15/02/2001) di MINISTERO per i Beni e le Attivita' culturali
1. Il terzo comma della circolare 19 gennaio 1998, n. 12, e' cosi' modificato:
"Il termine perentorio del 31 ottobre e' sostituito da quello, egualmente perentorio, del 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento dell'attivita'".
2. Entro e non oltre tale termine dovra' essere prodotta anche la documentazione prevista dalle norme regolamentari vigenti per ogni singolo settore.
3. Resta fermo quanto previsto:
a) per i festival e rassegne, dal quinto comma della citata circolare n. 12/1998, in materia di invio della documentazione;
b) per i teatri di tradizione e per l'attivita' lirica ordinaria, dal settimo comma della stessa circolare, limitatamente alla documentazione di assunzione di diretta responsabilita' e di parziale copertura finanziaria da parte degli organizzatori.
Roma 18 ottobre 2000
4. Resta fermo, altresi', il termine previsto dal primo comma, art. 6, del decreto 10 giugno 1999, n. 239, concernente la presentazione dei progetti e dei programmi di attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche.
5. Resta fermo, infine, il termine previsto dalla circolare 11 agosto 1989, n. 4 per attivita' di promozione dello spettacolo all'estero.
Il Ministro: Melandri
Registrata alla Corte dei conti il 6 novembre 2000
Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 99