DECRETO 4 novembre 1999, n.470

(26/09/2000) di GAZZETTA UFFICIALE
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Ritenuto necessario procedere ad adottare una disciplina che regoli la erogazione delle somme destinate al settore del teatro nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20332 del 26 ottobre 1999;

A d o t t a il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

 

Art. 1. Intervento finanziario per le attivita' teatrali

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "l'amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti destinati al teatro dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena italiana, e consentire ad un pubblico il piu' ampio possibile di accedere all'esperienza teatrale;

b) promuovere nella produzione teatrale la qualita', l'innovazione,la ricerca,la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili,anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale;

e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare,tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;

f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;

g) incentivare la distribuzione e la diffusione del teatro;

h) avvicinare nuovo pubblico al teatro, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree meno servite;

l) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.

 

 

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' di teatro considerate sono quelle relative alla produzione,distribuzione, esercizio, promozione, nonche' a rassegne e festival.

 

Avvertenza: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' pubbblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.

- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10.

- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.

- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.492, recante "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999, n. 18/L. Nota all'art. 1:

- Per il titolo della legge 30 aprile 1985, n. 163, v. nelle note alle premesse.

 

Art. 2. Definizione dell'intervento finanziario

1. L'utilizzazione delle disponibilita' del Fondo avviene mediante determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale ed erogati annualmente, in considerazione della qualita' dei progetti, nonche' dei costi sostenuti dai soggetti teatrali in ciascun anno del triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5. Per i soggetti di cui al capo III, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), il contributo e' definito ed erogato con cadenza annuale.

2. Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "il Ministro",tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, stabilendo:

a) una quota delle risorse da assegnare ai settori teatrali di cui ai capi II e III e, in tale ambito, una quota non superiore al 75 percento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui all'articolo 5;

b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al capo IV;

c) una quota delle risorse da riservare annualmente ad ulteriori attivita' teatrali, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2,determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

 

 

Art. 3. Criteri di attribuzione dei contributi

1. Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori teatrali, il Ministro, con provvedimento avente efficacia triennale,adottato sentita la sezione competente per il teatro del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi, le quote forfettarie e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;

b) la misura della percentuale del contributo da attribuire mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto della valutazione qualitativa ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;

c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare ai soggetti teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale;

d) la misura di un incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

e) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di prevalenza di recite di autori italiani contemporanei, o di paese dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore, ed una maggiorazione per la prevalenza di recite con contratti a percentuale sul numero complessivo di recite realizzate;

f) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di rappresentazioni di teatro musicale, consistente in opere nelle quali la parte musicale non ricopre meno del quaranta per cento della durata dello spettacolo ovvero la parte cantata solistica o corale non ricopre meno del dieci per cento della predetta durata, e che hanno la presenza di almeno trenta elementi artistici e tecnici, ed una ulteriore maggiorazione qualora vi sia impiego di musicisti strumentisti per almeno il quaranta per cento dell'intero nucleo artistico impiegato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce altresi' la percentuale di ciascuna delle due rate in cui e' annualmente erogato il contributo, ai sensi dell'articolo 9. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo del beneficiario.

3. L'amministrazione, sentiti la Commissione consultiva per il teatro, di seguito definita "la Commissione", e l'interessato, puo' disporre l'erogazione di contributi a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.

4. E' ammesso il finanziamento di coproduzioni con soggetti di paesi nazionali e appartenenti all'Unione europea. In tal caso, le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

Nota all'art. 3: - Il regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti e' pubblicato nella GUCE n. L193 del 31 luglio 1993.

 

Art. 4.

Criteri di ammissione ai contributi

1. I contributi sono erogati sulla base della qualita' e validita' culturale delle iniziative, natura professionale delle attivita' realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, nonche' impiego per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per i soggetti di cui agli articoli 15 e 17, comma 2.

2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.

3. Nessun soggetto puo' essere ammesso ai contributi dello Stato se non ha svolto almeno tre anni di attivita' nel settore teatrale di riferimento da dimostrare mediante autocertificazione, salvo che si tratti di un soggetto teatrale il cui direttore artistico abbia gia' ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per almeno dieci anni. Tuttavia, e' ammesso a presentare domanda per un settore diverso, un soggetto che abbia ricevuto contributi per almeno cinque anni negli ultimi sette in un altro settore del capo II.

4. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi gia' deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti provveda in proprio al completamento del progetto di attivita'.

5. Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra piu' persone giuridiche, allorche' vi sia continuita' della persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

 

Art. 5.

1. L'attivita' di produzione si compone di attivita' di produzione diretta ed attivita' di ospitalita'. Per l'attivita' di produzione i costi sono valutati con riferimento agli oneri previdenziali ed assistenziali nonche' relativi al Servizio sanitario nazionale, versati complessivamente dal soggetto teatrale, maggiorati di una quota a remunerazione dei costi di allestimento, definita con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Gli oneri previdenziali riferiti ai versamenti effettuati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), o altro ente che svolge i compiti da questo in precedenza esercitati, sono presi in considerazione fino ad un massimale di retribuzione, determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero delle giornate lavorative e' considerato in riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di ciascun anno.

3. Per le attivita' di ospitalita', i costi valutabili ai fini della determinazione dei contributi sono: a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, sino ad un importo massimo fissato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), determinando, inoltre, le modalita' in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale;

b) i costi di ospitalita' di formazioni teatrali non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalita' di cui alla lettera a), fino al 25 per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.

4. Per la attivita' di distribuzione, i costi valutabili sono quelli sostenuti in favore di soggetti beneficiari di contributo dello Stato, con le stesse modalita' stabilite al comma 3, nonche' quelli connessi alla gestione della sala e alla pubblicita'.

5. Per la attivita' di promozione, intesa come attivita' mirata alla informazione e valorizzazione della cultura teatrale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, e come attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti l'attivita' istituzionale, con esclusione delle spese generali.

6. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalita', la produzione e la pubblicita'.

 

Art. 6. Criteri della valutazione qualitativa

1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative e' adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi:

a) validita' del progetto artistico; b) direzione artistica;

c) continuita' del nucleo artistico e della stabilita' pluriennale dell'impresa;

d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

e) committenza di nuove opere;

f) innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e strutturali;

g) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo.

 

 

2. La valutazione qualitativa e' effettuata con riferimento all'attivita' svolta nel triennio antecedente a quello cui si riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato.

3. La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), quale condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito, relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente regolamento, per almeno cinque anni, il contributo finanziario non puo' essere ridotto, per il solo triennio di riferimento, e per ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore al 50 per cento dell'ultimo contributo erogato.

Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, n. 19; 29 gennaio 1998, n. 20 e 23 aprile 1998, n. 134): "Art. 8. - 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: ''commissione consultiva per il teatro''. Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo;

b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione ''Istituto nazionale per il dramma antico'' alla ''Societa' di cultura la Biennale di Venezia'' relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica ''Silvio d'Amico'';

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

 

 

Art. 7. Attivita' di valutazione

1. Per l'attivita' di valutazione, i costi da valutare ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5, sono relativi all'attivita' svolta nel triennio immediatamente precedente a quello per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine l'amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativamente all'ultimo anno del trienmo.

2. La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi 3 e 4.

3. La valutazione quantitativa determina una percentuale del contributo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), non superiore al 75 per cento della somma di cui al comma 2. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere un'attivita' quantitativamente non inferiore a quella svolta per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale attivita' abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una diminuzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno, rispetto a quella del periodo di riferimento, essa dovra' essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.

4. La valutazione qualitativa determina una parte del contributo che non puo' essere superiore al 25 per cento della somma di cui al comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta somma, ne' puo' essere superiore o inferiore rispetto alla diversa aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al comma 3.

5. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici, rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati dalla Commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volonta' del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla citata Commissione ai fini della conferma o eventuale diminuzione del contributo.

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme): "Art. 2. - 1. La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni".

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative): "Art. 1. - 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga;

d) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualita' di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. 2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'universita', quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicita' del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento".

 

 

Art. 8. Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori di cui ai capi II e III, deve essere redatta in duplice copia di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio III attivita' di prosa, ed essere corredata da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico, nonche' dati necessari ai sensi degli articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 maggio dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.

Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, v. nelle note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, v. nelle note all'art.7.

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

 

 

Art. 9. Determinazione del contributo, erogazione e controlli

1. Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, e' definito con provvedimento del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, adottato, sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi, entro il mese di novembre dell'anno antecedente il periodo considerato.

2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno del triennio, l'amministrazione eroga la prima rata del contributo definito per ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'amministrazione eroga la seconda rata a saldo del contributo annuale. L'erogazione del contributo nella misura definita ai sensi del comma 1 e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di contributo devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403: a) il numero delle giornate lavorative; b) gli incassi determinati dall'attivita' recitativa; c) il numero delle giornate recitative e la quantificazione delle somme versate con riferimento agli oneri di cui all'articolo 5, comma 1.

4. E' comunque in facolta' dei soggetti presentare documentazione idonea a comprovare quanto indicato al comma 3.

5. La documentazione prevista dal comma 3 costituisce autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con quelli di bilancio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativocontabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario e potendo disporre che l'erogazione del contributo avvenga dopo lo svolgimento della verifica.

7. Salvi i casi di errore materiale, e' vietato il riesame del provvedimento di cui al comma 1 o l'assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.

Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, v. nelle note all'art. 7.

- Per il testo dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, v. nelle note all'art. 7.

- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.

 

 

Art. 10. Decadenze e sanzioni

1. Con provvedimento del Capo del dipartimento dello spettacolo e' disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate nel periodo in corso:

a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 3;

b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera a) o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 5 e per percentuali superiori al limite previsto dall'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.

2. L'avvio del procedimento di decadenza e' comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.

3. L'amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei casi di maggiore gravita', il periodo puo' essere raddoppiato.

Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".

Capo II Settori teatrali
Art. 11. Disposizioni transitorie

1. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, relativo agli anni 2000-2002, per i soggetti che hanno ricevuto contributi erogati sulla base della circolare 9 maggio 1998, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129, la valutazione quantitativa di cui all'articolo 5 e' rapportata al 75 per cento della somma liquidata a consuntivo che risulti piu' vantaggiosa tra quella dell'ultimo anno antecedente, e quella risultante dalla media degli ultimi tre anni antecedenti. Ai fini dell'erogazione, non si considera quanto corrisposto a titolo di contributo per la parte residua del 1999 in favore dei soggetti aventi attivita' stagionale ai sensi della citata circolare n. 25 del 1998. La personalita' giuridica di diritto privato, ove richiesta, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 2002.

2. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non possono diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale superiore al 25 per cento ne' aumentare oltre una identica percentuale.

3. Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non puo' in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i medesimi soggetti appartengono, cosi' come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4. Per soggetti aventi attivita' riconosciuta, ai sensi della circolare 9 maggio 1998, n. 25, che hanno ricevuto la determinazione del contributo per la stagione 1999-2000, il contributo medesimo e' liquidato, entro il 28 febbraio 2000, in ragione di un numero di dodicesimi del contributo pari ai mesi di attivita' sovvenzionata nel 1999. Si applica, con riferimento alla stagione 1999-2000, l'articolo 7, comma 3, secondo periodo. La deliberazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 3, effettuata per la stagione 1999-2000, ai sensi della citata circolare n. 25 del 1998, e' efficace ai fini della definizione del contributo per il triennio 2000-2002.

5. Al fine di incentivare la fusione tra soggetti teatrali, la percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1, dell'articolo 7, per i soggetti risultanti dalla fusione di due o piu' soggetti gia' ammessi a contributo, e' elevata all'85 per cento, e la percentuale di diminuzione di cui al comma 2, non puo' essere superiore al 15 per cento della somma dei contributi in precedenza concessi. Il soggetto risultante dalla fusione e' comunque tenuto a svolgere, nel triennio 2000-2002, un'attivita' non inferiore al 70 per cento delle attivita' recitative complessivamente svolte dai singoli soggetti preesistenti ed al 90 per cento degli oneri sociali versati da ciascuno di essi nell'anno o nel triennio di riferimento.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il termine finale per la presentazione delle domande per il triennio 2000-2002, e' fissato al sessantesimo giorno della data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

Art. 12. Attivita' teatrale stabile

1. L'attivita' teatrale stabile e' attivita' di interesse pubblico, ed e' caratterizzata dal peculiare rapporto con il territorio entro il quale e' ubicato ed opera il soggetto che la svolge, nonche' da particolari finalita' artistiche, culturali e sociali dalla priorita' dell'assenza di fine di lucro e dal conseguente reinvestimento nell'attivita' teatrale degli eventuali utili conseguiti. Essa e' orientata: a) allo svolgimento, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale, di un ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, e all'adozione di progetti artistici integrati di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione e ospitalita';

b) al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alla drammaturgia contemporanea, allo sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le universita', al rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone che presentano una inadeguata presenza teatrale, all'orientare la produzione, la promozione e la ricerca nel campo del teatro per le nuove generazioni, all'innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione alle diverse fasce di eta' del pubblico, con particolare riferimento alla collaborazione con le strutture scolastiche ed alla formazione degli insegnanti.

2. L'attivita' teatrale stabile comprende il settore dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, dei teatri stabili ad iniziativa privata e dei teatri stabili di innovazione.

3. Fermi, per il triennio 2000-2002, i soggetti gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non puo' essere ammesso a contributo piu' di un soggetto per regione, con riferimento a ciascuno dei settori di cui agli articoli 13 e 14 e, per il settore dei teatri stabili di innovazione, non e' ammesso piu' di un soggetto nel campo del teatro di sperimentazione ed uno nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventu'.

 

 

Art. 13. Teatri stabili ad iniziativa pubblica

1. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono costituiti dalle regioni e dagli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano per le particolari finalita' artistiche, culturali e sociali, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale.

2. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono individuati ogni tre anni con decreto del Ministro, sentita la Commissione. Essi devono avere personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e devono necessariamente presentare tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il comune nel cui territorio e' situata la loro sede. Essi devono inoltre essere dotati di uno statuto che prevede: a) la presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei revisori, con durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque

b) la presenza di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso della presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali necessari;

c) la presenza di tre componenti del collegio dei revisori, dei quali due scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed il presidente designato dal Ministro;

d) l'impegno degli enti territoriali partecipanti a contribuire alle spese dell'ente in misura non inferiore al contributo annualmente versato dallo Stato, nonche' a garantire la disponibilita' delle sale teatrali, coprendo le ulteriori spese di esercizio.

3. Ai teatri stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati contributi in presenza dei seguenti ulteriori requisiti: a) esclusiva disponibilita' di una sala teatrale di almeno cinquecento posti, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

b) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 21;

c) stabilita' triennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 40 per cento di interpreti, nonche' di almeno il 60 per cento dell'organico amministrativo e tecnico;

d) ospitalita', in misura non prevalente rispetto all'attivita' di produzione;

e) presenza nel triennio di almeno dodicimila giornate lavorative e trecentosessanta giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti, di cui almeno il 60 per cento rappresentato in sede. Al fine del raggiungimento di tale limite, sono computate, comunque in misura non superiore ad un quarto, anche le rappresentazioni presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;

f) allestimento nel triennio di almeno due opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo vivente.

4. Ai fini della determinazione del contributo dello Stato gli oneri di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

5. Per i teatri stabili ad iniziativa pubblica riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la partecipazione della provincia puo' essere acquisita nel corso del triennio 2000-2002. La partecipazione della regione non e' necessaria relativamente ai soggetti eventualmente operanti nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano. 6. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera e), per il triennio 2000-2002, i teatri stabili ad iniziativa pubblica di minoranze linguistiche, riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono effettuare nel triennio almeno trecento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti.

 

 

Art. 14. Teatri stabili ad iniziativa privata

1. I teatri stabili ad iniziativa privata o mista pubblicoprivata, di seguito denominati "teatri stabili privati", si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, promozione, ospitalita' ed esercizio.

2. Ai teatri stabili privati, sono assegnati contributi in presenza dei seguenti requisiti: a) personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, e partecipazione di almeno un ente pubblico territoriale, individuato con riferimento alla sede del teatro;

b) esclusiva disponibilita' di una sala teatrale di almeno cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

c) direzione artistica ed organizzativa di comprovata qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusivita' concerne le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21;

d) stabilita' triennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30 per cento dell'intero organico artistico e stabilita' del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico;

e) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50 per cento rappresentati in sede.

3. I teatri stabili privati possono programmare una qualificata ospitalita' in sede, non prevalente rispetto all'attivita' produttiva propria annualmente realizzata. Essi devono dimostrare adeguate entrate finanziarie, comunque non inferiori al 40 per cento delle uscite risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato alla data di presentazione della domanda di contributo; devono contribuire alla piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, con particolare riguardo ad autori viventi, e favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento. 4. Per i teatri stabili privati riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in base alla circolare 9 maggio 1998, n. 25, si prescinde dalla necessaria partecipazione di un ente locale, di cui al comma 2, lettera a).

 

 

Art. 15.Teatri stabili di innovazione

1. I teatri stabili di innovazione sono teatri stabili con finalita' culturali definite, che svolgono, con carattere di continuita', attivita' di produzione e promozione nel campo della sperimentazione, della ricerca e del teatro per l'infanzia e la gioventu'. Tale attivita' si caratterizza per finalita' pubblica del progetto artisticoculturale; particolare attenzione dedicata al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie; sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le universita'; rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone che presentano una inadeguata presenza teatrale; particolare attenzione al teatro per l'infanzia e la gioventu', con particolare riguardo all'innovazione del linguaggio teatrale relativo alle diverse fasce di eta' del pubblico dei giovani; collaborazione con le strutture scolastiche mirata alle finalita' educative ed alla formazione teatrale degli insegnanti.

2. I requisiti di ammissione ai contributi dei soggetti di cui al comma 1 sono: a) personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile; b) organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalita' con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nei rispettivi settori;

c) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione professionale, in esclusiva. Tale esclusivita' concerne le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia, nel settore teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21. Il direttore artistico non puo' svolgere piu' della meta' delle regie degli spettacoli prodotti;

d) nucleo artistico stabile;

e) una o piu' sale nella esclusiva disponibilita' del soggetto e idonee alle rappresentazioni in pubblico di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a duecento posti;

f) adeguate entrate, che non costituiscano corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15 per cento del fabbisogno complessivo, da parte di soggetti diversi dallo Stato, tra i quali almeno un ente locale;

g) attivita' di laboratorio, nonche' attivita' minima di cento giornate recitative per ciascun anno del triennio, delle quali almeno la meta' costituite da spettacoli direttamente prodotti, per la meta' rappresentati in sede.

3. Per i soggetti aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), del comma 2, per il triennio 2000-2002, costituisce condizione per l'erogazione l'impegno a reperire la sala ivi prevista entro la fine del medesimo triennio.

 

 

Art. 16.

Funzioni delle compagnie teatrali

1. L'attivita' delle compagnie teatrali, o imprese di produzione teatrale, e' attivita' di interesse pubblico, rappresenta la tradizione storica ed e' aspetto fondamentale del teatro italiano.

2. Le compagnie teatrali sono persone giuridiche di diritto privato ed assicurano la circolazione in tutto il territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, cosi' garantendo la piu' ampia diffusione della cultura e dell'arte teatrale. Esse promuovono, in particolare, la drammaturgia italiana contemporanea, la ricerca e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte teatrale.

 

 

Art. 17. Imprese di produzione teatrale

1. Le imprese teatrali di produzione, possono essere ammesse ai contributi dello Stato, purche' effettuino per ciascun anno del triennio, un minimo di 80 giornate recitative e 700 giornate lavorative.

2. Possono essere altresi' finanziate imprese che svolgono, ad alto e qualificato livello, attivita' di produzione rispettivamente nel campo della sperimentazione, nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventu'. Tali soggetti devono caratterizzarsi per la continuita' e l'identita' del nucleo artistico; l'autonomia creativa e organizzativa; la disponibilita', anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attivita' laboratoriale; la presenza di un progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali.

3. I soggetti di cui al comma 2, devono effettuare per ciascun anno del triennio, un minimo di ottanta giornate recitative, ivi incluse per non oltre venti giornate recitative, le attivita' di laboratorio, nonche' settecento giornate lavorative.

4. Ai fini della valutazione quantitativa, gli oneri previdenziali di cui all'articolo 5, comma 1, sono forfettariamente aumentati di una quota pari al 10 per cento per le imprese a carattere autogestito, aventi la natura giuridica di societa' cooperative a responsabilita' limitata o di associazione riconosciuta.

 

 

Art. 18. Soggetti di promozione e formazione del pubblico

1. Possono essere concessi contributi in favore di persone giuridiche private, alle quali partecipi la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate con legge regionale, e che svolgono attivita' di promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio di una regione e in non piu' di una regione confinante, nella quale non esista un analogo soggetto.

2. Costituiscono presupposti per l'ammissione a contributi: a) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Le giornate recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. I circuiti sono, altresi', autorizzati, ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attivita', fino ad un massimo del 25 per cento del totale delle recite ospitate nonche' dei costi di ospitalita', anche compagnie teatrali non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni, nonche' compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800;

b) progetto di attivita' che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio, nonche' le modalita' della formazione del pubblico;

c) stabile ed autonoma struttura organizzativa.

3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, nonche' delle spese di pubblicita', dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.

4. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, in presenza dei presupposti di cui al comma 2.

5. Per i trienni successivi a quello 2000-2002, non puo' essere finanziato piu' di un soggetto di cui al comma 1 per regione. Per il trierinio 2000-2002, in deroga a quanto previsto dal comma 4, possono essere finanziati circuiti territoriali che abbiano gia' ricevuto contributi nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nota all'art. 18: - La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967, n. 233.

 

 

Art. 19. Esercizio teatrale e teatri municipali

1. I soggetti che gestiscono sale teatrali possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicita'.

2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi: a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarita' dell'esercizio;

b) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative per ciascun anno del triennio per le iniziative ad attivita' annuale;

c) la programmazione di almeno ottanta giornate recitative per ciascun anno del triennio per le iniziative ad attivita' stagionale;

d) l'effettuazione di almeno il 50 per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro.

3. Qualora l'esercizio teatrale e' rappresentato da un teatro municipale, in deroga a quanto previsto dalla lettera b), del comma 2, sono sufficienti quaranta giornate recitative annue, oltre alla presenza di una sala con capienza non inferiore a trecento posti.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque non oltre il 25 per cento dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non sovvenzionate dallo Stato, nonche' da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Nota all'art. 19: - Per il titolo della legge 14 agosto 1967, n. 800, vedi in nota all'art. 18.

Capo III

Altri soggetti teatrali

Art. 20. Promozione teatrale e perfezionamento professionale

1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di: a) soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di promozione disposte dall'amministrazione;

b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attivita' produttiva e che realizzano progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonche' alla valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

c) soggetti che non svolgono attivita' di produzione teatrale e che svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e teatrale;

d) soggetti a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attivita' di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;

e) organismi teatrali che operano stabilmente in strutture universitarie statali per l'attuazione di iniziative di produzione e promozione teatrale, nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con i soggetti della stabilita' teatrale;

f) soggetti che, nel campo del teatro di figura, svolgono attivita' di conservazione e trasmissione delle tradizioni, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonche' soggetti di produzione che si impegnano ad allestire almeno un nuovo spettacolo per ciascuno degli anni del triennio. Nel caso in cui i soggetti hanno la disponibilita' di una sala teatrale, si tiene conto delle relative spese di gestione.

2. Per gli enti di cui alla lettera c), il contributo dello Stato puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al 30 per cento della somma dei contributi degli enti locali.

 

 

Art. 21. Rassegne e festival.

1. Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento del teatro in Italia, allo sviluppo della cultura teatrale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli anche interdisciplinari, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. In particolare, i festival devono costituire momenti di incontro privilegiato tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di piu' linguaggi espressivi.

2. I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri apporti finanziari e sono erogati sulla base dei seguenti presupposti: a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici da almeno tre anni;

b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di prestigio culturale e di capacita' professionale;

c) presenza di una struttura tecnicoorganizzativa permanente;

d) previsione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno un terzo presentato in prima nazionale;

e) programmazione di spettacoli, sia per ospitalita' sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonche' di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attivita' di elevata qualita' artistica.

Capo IV Enti pubblici, fondazioni ed ulteriori attivita' teatrali

Art. 22. Ente teatrale italiano.

1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, riceve triennalmente un contributo, da erogarsi in tre annualita' di medesimo importo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, su presentazione del programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari.

2. All'ETI nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo, contributi finalizzati a particolari progetti di attivita', sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, a progetti rivolti a favorire gli scambi internazionali; al sostegno di protocolli di attivita' interministeriali; all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate; alla diffusione della cultura teatrale, anche con il supporto delle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai centri di promozione presso i teatri direttamente gestiti; a progetti volti alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri; alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte teatrale attraverso la creazione di una banca dati multimediale, anche in convezione con l'Osservatorio dello spettacolo, e di una teatroteca nazionale.

3. L'ETI, in relazione ai propri compiti istituzionali di coordinamento e alle finalita' di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, promuove un progetto nazionale di diffusione e di distribuzione teatrale in collaborazione con istituzioni, organismi locali e regionali. A tal fine l'ETI provvede ad una rilevazione degli spettacoli proposti da compagnie sovvenzionate dallo Stato e predispone un elenco di spettacoli caratterizzati da tematiche contemporanee, da capacita' di rinnovamento di linguaggio teatrale e dalla finalita' di coinvolgimento del pubblico, stabilendo un adeguato equilibrio tra gli spettacoli gia' rappresentati e i nuovi allestimenti. Tale elenco costituisce la base del progetto nazionale di distribuzione, redatto tenendo conto della disponibilita' di spazi teatrali idonei sotto il profilo tecnico e dell'entita' del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale, destinando inoltre una particolare attenzione alle aree che hanno una inadeguata presenza teatrale.

4. L'ETI puo' riservare il 25 per cento delle recite a giovani formazioni non sovvenzionate e, fatta eccezione per le iniziative promozionali e casi di comprovata necessita', costituisce rapporti contrattuali a percentuale.

Nota all'art. 22: - La legge 14 dicembre 1978, n. 836, recante: "Riordinamento dell'Ente teatrale italiano" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1978, n. 361.

 

 

Art. 23. Fondazioni ed Accademia nazionale di arte drammatica

1. Per le attivita' teatrali della societa' di cultura "La Biennale di Venezia", e' concesso un contributo dello Stato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni.

2. Alla fondazione Istituto nazionale per il dramma antico e' concesso un contributo dello Stato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni.

3. All'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" e' assegnato un contributo, sulla base del programma triennale di attivita', deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo puo' essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti teatrali.

4. Si applica il comma 1 dell'articolo 22.

Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 19. - 1. La Societa' di cultura provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'art. 22;

c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e dei comune di Venezia;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali. 1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'art. 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.

1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-bis, e' assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1-bis.

1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione".

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 (Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 8. - 1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

d) eventuali proventi di gestione;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.

1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.

2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. L'Istituto, a partire dal 1 gennaio 1999, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione".

 

 

Art. 24. Ulteriori attivita' teatrali

1. La quota delle risorse da riservare per ulteriori attivita' teatrali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), e' attribuita, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessita' di promuovere particolari linguaggi o tradizioni teatrali, anche con riferimento all'innovazione teatrale, all'ausilio a nuovi progetti teatrali, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita' di incentivare la presenza teatrale in aree del paese meno servite.

2. In particolare, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale ovvero di piu' teatri nell'ambito di un territorio definito non superiore a quello di due province confinanti anche sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero predefinito di rappresentazione ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

3. Per le finalita' di cui al comma 2, l'amministrazione tiene conto dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite convenzioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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