CIRCOLARE 25 marzo 1999, n.69

(01/01/2000) di GAZZETTA UFFICIALE
(Gazzetta n. 80 del 7-4-1999) Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Agli uffici I.V.A. Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette e, per conoscenza: Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate Ai Ministeri Al segretariato generale Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Agli uffici centrali del bilancio dei Ministeri programmazione economica Alla Corte dei conti Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al servizio consultivo ed ispettivo tributario Al Comando generale della Guardia di finanza All'Istituto nazionale della previdenza sociale All'Associazione bancaria italiana All'Associazione fra le societa' italiane per azioni - Assonime 1. Premessa. Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti in merito al trattamento fiscale dei compensi percepiti dai medici e da altre figure professionali del Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dell'attivita' intramurale. Al riguardo si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni al fine di garantire l'uniforme applicazione delle relative disposizioni. Con l'occasione si chiarisce anche il trattamento fiscale dei compensi percepiti dal personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 2.Attivita' liberoprofessionale intramuraria di cui all'art. 47, comma 1, lettera e), del Tuir. 2.1.Compensi percepiti dai medici e da altre figure professionali per lo svolgimento di attivita' intramurale. In base all'art. 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attivita' liberoprofessionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, si tratta di: personale appartenente ai profili di medico- chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale; personale docente universitario e ricercatori che esplicano attivita' assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle universita'; personale laureato, medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia delle aree tecnicoscientifica e sociosanitaria; personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalita' giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attivita' sanitaria e degli enti pubblici che gia' applicano al proprio personale l'istituto dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria della dirigenza del Servizio sanitario, sempreche' i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel citato decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997. Come e' gia' stato illustrato con circolare n. 326/E del 1997, il comma 7 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996, tuttavia, non prevede direttamente ne' limiti ne' condizioni, ma l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente, rinviando a quanto stabilito nei due commi precedenti dello stesso art. 1 per le condizioni e i limiti. Dal combinato disposto delle norme richiamate si evince che l'assimilazione in parola e' applicabile a condizione che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attivita' in questione, contenuta nei decreti del Ministero della sanita' 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997, n. 181 del 5 agosto 1997 e n. 204 del 2 settembre 1997. Cio' posto si osserva che l'art. 72 della legge n. 448 del 1998, dopo aver fissato nuovi criteri e condizioni per la disciplina delle incompatibilita' e dello svolgimento dell'attivita' intramuraria (cfr. commi da 2 a 12), ha abrogato l'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 662 (cfr. comma 16). Tale abrogazione si e' resa necessaria in quanto la qualificazione dell'attivita' intramuraria tra quelle che danno luogo ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e' attualmente contenuta nell'art. 47, comma 1, lettera e), del Tuir, per effetto del decreto legislativo n. 314 del 1997, mentre le condizioni e i limiti per lo svolgimento dell'attivita' stessa sono stati, come gia' detto, disciplinati ex novo nei menzionati commi da 2 a 12 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998. Piu' in particolare, il comma 11 del citato art. 72, nel confermare il divieto di esercizio dell'attivita' libero- professionale intramuraria per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, ha disposto che in attesa di appositi atti di indirizzo e di coordinamento, da emanarsi, a cura dei direttori generali delle strutture sanitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, si rendono ancora applicabili le linee guida adottate dal Ministero della sanita' con il richiamato decreto del 31 luglio 1997. Alla luce di quanto precede, i redditi conseguiti dal predetto personale per lo svolgimento dell'attivita' intramuraria, esercitata all'interno della struttura sanitaria pubblica o presso strutture accreditate, sono sempre classificabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sempreche' siano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti dall'art. 72 della legge in esame, dal decreto del Ministero della sanita' del 31 luglio 1997 e dagli emanandi atti di indirizzo e di coordinamento. Parimenti, sono classificabili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi percepiti per l'attivita' intramuraria esercitata dal medesimo personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, a condizione che la stessa sia prestata in conformita' ai criteri del decreto del 31 luglio 1997 del Ministro della sanita' e, successivamente, negli atti di organizzazione adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie. Resta fermo che per le restanti attivita' non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, i compensi relativi sono inquadrabili tra quelli di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir. E' appena il caso di sottolineare che i soggetti che svolgono l'attivita' intramurale in conformita' alla disciplina amministrativa fissata dal Ministero della sanita' e che, pertanto, come sopra chiarito, sono inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non hanno alcun obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva. 2.2. Compensi percepiti dal personale dei conservatori di musica, delle accademie delle belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. L'art 26, comma 7, della citata legge n. 448 del 1998 stabilisce che ai compensi percepiti per le prestazioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente per l'attivita' liberoprofessionale intramuraria di cui all'art. 47, comma 1, lettera e), del Tuir. Al riguardo, si precisa che l'art. 66 citato dalla norma si riferisce al personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che in attesa della riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle universita' e' stato inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali previste dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare e il Ministero della sanita' e' pregato di portare a conoscenza le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano

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