DECRETO 9 febbraio 2001, n. 167

(15/02/2001) di MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
Ritenuto necessario procedere ad adottare una disciplina che regoli
la erogazione delle somme destinate al settore della danza
nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 128 dell'11 gennaio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Intervento finanziario per le attivita' di danza

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito "l'Amministrazione", eroga contributi ai soggetti che
svolgono attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti
destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito
definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al
fine di:
a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento
della danza, e consentire ad un pubblico il piu' ampio possibile di
accedere a tale esperienza;
b) promuovere nella produzione della danza la qualita',
l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e
nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione
del repertorio classico della danza;
e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare,
tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
g) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
h) avvicinare nuovo pubblico alla danza con particolare riguardo
alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative di danza e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree meno
servite;
l) sostenere la proiezione internazionale della danza italiana,
in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' di
danza considerate sono quelle relative alla produzione,
distribuzione, esercizio, promozione e perfezionamento professionale,
nonche' a rassegne e festival.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4-4-bis. (Omissis)".
- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990,
dispone:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma l, deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 4 maggio 1985.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
"Riordino degli organi collegiali operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492,
recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 20, e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
134" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
16 settembre 1967.
Nota all'art. 1:
- Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in note
alle premesse.

Art. 2.
Definizione dell'intervento finanziario

1. L'utilizzazione delle disponibilita' del Fondo avviene mediante
determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale
ed erogati annualmente, in considerazione della qualita' dei
progetti, nonche' dei costi sostenuti dai soggetti della danza in
ciascun anno del triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5.
Per i soggetti di cui al capo III, il contributo e' definito ed
erogato con cadenza annuale.
2. Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "il Ministro",
tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di
bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1
dell'articolo 1, stabilendo:
a) una quota delle risorse da assegnare ai settori della danza di
cui al capo II e, in tale ambito, una quota non superiore al 75 per
cento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui
all'articolo 5;
b) una quota delle risorse da riservare alle attivita' di cui al
capo III;
c) una quota delle risorse da riservare annualmente ad ulteriori
attivita' di danza, secondo quanto stabilito dall'articolo 18.
3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del
citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in
diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di
riduzione. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo
superiore, il Ministro puo' provvedere, con proprio decreto,
nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento, ed in
particolare alle variazioni in aumento, mediante applicazione di una
identica percentuale.

Art. 3.
Criteri di attribuzione dei contributi

1. Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori
della danza, il Ministro con provvedimento avente efficacia
triennale, adottato sentita la sezione competente per la danza del
comitato per i problemi dello spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali
correlare il contributo, le quote forfettarie, anche con riferimento
ai costi medesimi, e i massimali indicati nell'articolo 5, per la
quantificazione del contributo;
b) la misura della percentuale del contributo da attribuire
mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto
della valutazione qualitativa, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;
c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare ai soggetti
della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata
esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di
attivita' professionale;
d) la misura di un incentivo finanziario per le attivita' svolte
nelle regioni dell'obiettivo 1, come definite in base al regolamento
(CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui fondi strutturali, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande;
e) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di
prevalenza di spettacoli di autori italiani contemporanei, o di paesi
dell'Unione europea, viventi.
2. Ai fini della attribuzione, i contributi si intendono
direttamente correlati alle singole voci di costo riconosciute
ammissibili.
3. Con decreto ministeriale e' altresi' definita la percentuale di
ciascuna delle due rate in cui e' annualmente erogato il contributo,
ai sensi dell'articolo 9. Il contributo non puo' comunque eccedere il
pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo del
beneficiario.
4. L'Amministrazione, sentiti la commissione consultiva per la
danza, di seguito definita "la Commissione", e l'interessato, puo'
disporre l'erogazione di contributi a titolo diverso da quello
richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o
l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.
5. E' ammesso il finanziamento di coproduzioni con soggetti
nazionali e di paesi appartenenti all'Unione europea. In tal caso, le
recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai
costi di produzione.

Nota all'art. 3:
- Il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L161 del 26 giugno 1999.

Art. 4.
Criteri di ammissione ai contributi

1. I contributi sono erogati sulla base della qualita' e validita'
culturale delle iniziative, natura professionale delle attivita'
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro
della categoria, nonche' impiego per ogni spettacolo di almeno
quattro elementi tra artistici e tecnici.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni
pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con
l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera, con esclusione di
quelle di danza svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definite "fondazioni
liriche", e presso i teatri di tradizione, di cui all'articolo 28
della legge 14 agosto 1967, n. 800, di seguito definiti "teatri di
tradizione", e gia' considerate ai fini delle sovvenzioni statali in
favore di tali soggetti.
3. Nessun soggetto puo' essere ammesso ai contributi dello Stato se
non ha svolto almeno tre anni di attivita' nel settore della danza di
riferimento, alle condizioni previste dal presente regolamento, da
dimostrare mediante autocertificazione, salvo che si tratti di un
soggetto della danza il cui direttore artistico abbia gia' ricoperto
tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per almeno
dieci anni. Tuttavia, e' ammesso a presentare domanda per un settore
diverso, un soggetto che abbia ricevuto contributi per almeno cinque
anni negli ultimi sette in un altro settore del capo II.
4. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la
corresponsione dei contributi gia' deliberati in favore del dante
causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti
e provveda in proprio al completamento del progetto di attivita'.
5. Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del
comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica
ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica,
ovvero le fusioni tra piu' persone giuridiche, allorche' vi sia
continuita' della persona del direttore artistico e della maggioranza
del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato
nell'anno precedente alla trasformazione.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che
operano nel settore musicale in fondazioni di diritto
privato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
dell'11 luglio 1996.
- L'art. 28 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800,
dispone:
"Art. 28 (Teatri di tradizione e istituzioni
concertistico-orchestrali). - Sono riconosciuti "teatri di
tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia,
Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di
Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale
di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di
Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia,
Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato
Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di
Sassari.
Sono riconosciute istituzioni
concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, Aidem
di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di
Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San
Remo.
I teatri di tradizione e le istituzioni
concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere,
agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano
nel territorio delle rispettive province.
Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita
la commissione centrale per la musica, puo' con proprio
decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione"
a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso
alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica
di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni
con complessi stabili o semistabili a carattere
professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi
di attivita'".

Art. 5.
Criteri della valutazione quantitativa

1. Per l'attivita' di produzione i costi sono valutati con
riferimento agli oneri previdenziali ed assistenziali nonche'
relativi al servizio sanitario nazionale, versati complessivamente
dal soggetto della danza.
2. Gli oneri previdenziali, riferiti ai versamenti comunque
effettuati presso qualsiasi ente pubblico di previdenza, sono presi
in considerazione in misura percentuale e fino ad un massimale di
retribuzione, determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), e comunque non inferiore a quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero delle giornate
lavorative e' considerato in riferimento al personale artistico e
tecnico complessivamente impiegato nel corso di ciascun anno, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato delle fondazioni liriche.
3. Per la attivita' di distribuzione, i costi valutabili, oltre a
quelli connessi alla gestione della sala e alla pubblicita', sono:
a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale
sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle compagnie
sovvenzionate dallo Stato, sino ad un importo massimo fissato con il
provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
determinando, inoltre, le modalita' in base alle quali i contratti
stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a
percentuale;
b) i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate
dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni,
valutati con le modalita' di cui alla lettera a), fino al 25 per
cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.
4. Per la attivita' di promozione, intesa come attivita' mirata
all'informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura
della danza, e come attivita' di perfezionamento professionale di
quadri artistici, tecnici ed amministrativi, i costi valutabili sono
quelli concernenti l'attivita' istituzionale, con esclusione delle
spese generali.
5. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli
riguardanti l'ospitalita', la produzione e la pubblicita'.

Art. 6.
Criteri della valutazione qualitativa

1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative e'
adottato dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti
elementi:
a) validita' del progetto artistico;
b) direzione artistica;
c) coreografi impegnati;
d) stabilita' pluriennale dell'impresa;
e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
f) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima
rappresentazione assoluta in Italia;
g) innovazione, con particolare riguardo alla rappresentazione di
opere di autori viventi;
h) esecuzione dal vivo della parte musicale;
i) partecipazione alla produzione di progetti interdisciplinari
realizzati anche con soggetti operanti in altri settori dello
spettacolo;
l) rappresentazioni presso fondazioni liriche e teatri di
tradizione.
2. La valutazione qualitativa e' effettuata con riferimento
all'attivita' svolta nel triennio antecedente a quello cui si
riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato.
3. La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla
sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), quale
condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito,
relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi
per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente
regolamento, per almeno cinque anni negli ultimi sette, il contributo
finanziario non puo' essere ridotto, per il solo triennio di
riferimento, e per ciascun anno del medesimo, di una percentuale
superiore al 50 per cento dell'ultimo contributo erogato.

Nota all'art. 6:
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 21 dicembre
1998, n. 492, come modificato dall'art. 6 della legge
21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari
nel settore dei beni e delle attivita' culturali",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
2000, dispone:
"Art. 8 (Commissione consultiva per il teatro). - 1. La
commissione consultiva per la prosa, di cui all'art. 1,
comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, modifica la propria denominazione in:
"commissione consultiva per il teatro . Essa ha funzioni
consultive in ordine alla valutazione dei requisiti
qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in
materia di teatro. In particolare, essa esprime parere
sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza
triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti
nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate
dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale
italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma
antico , alla "Societa' di cultura la Biennale di Venezia ,
relativamente al settore teatro, ed alla Accademia
nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico ;
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari
agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione
contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con
regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400".

Art. 7.
Attivita' di valutazione

1. Per l'attivita' di valutazione, i costi da valutare ai sensi
degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5, sono relativi
all'attivita' svolta nel triennio immediatamente precedente a quello
per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine
l'amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi
dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, relativamente all'ultimo anno del triennio.
2. La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce
la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi
3 e 4.
3. La valutazione quantitativa determina una percentuale del
contributo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b),
non superiore al 75 per cento della somma di cui al comma 2. I
soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a
svolgere un'attivita' quantitativamente non inferiore a quella svolta
per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale
attivita' abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una
diminuzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno, rispetto
a quella del periodo di riferimento, essa dovra' essere comunque
effettuata nella residua parte del triennio.
4. La valutazione qualitativa determina una parte del contributo
che non puo' essere superiore al 25 per cento della somma di cui al
comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta
somma, ne' puo' essere superiore o inferiore rispetto alla diversa
aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al
comma 3.
5. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici,
rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati
dalla commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volonta'
del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata
all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale
solo aspetto, il progetto alla citata Commissione ai fini della
conferma o eventuale diminuzione del contributo.

Note all'art. 7:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata dal Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, recante "Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme", ed e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, abrogato dal Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, reca: "Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative", ed e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998.

Art. 8.
Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori
di cui ai capi II e III, deve essere redatta in duplice copia, di cui
una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere
presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio
attivita' di danza, ed essere corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in
possesso dell'Amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale si
rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla
lettera a);
c) progetto artistico, relativamente agli anni per i quali e'
richiesto il contributo, nonche' dati necessari ai sensi degli
articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli
predisposti dall'Amministrazione.
2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al
30 giugno dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il
contributo, salvo che per i soggetti di cui al capo III, per i quali
il termine e' fissato al 31 ottobre del medesimo anno. Ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.
3, i termini sono perentori. Nel caso di domanda spedita mediante il
servizio postale, fa fede la data di spedizione.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
si veda in nota all'art. 7.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, si veda in nota
all'art. 7.
- L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali
operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma
1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
1998, dispone:
"Art. 7 (Norme generali di funzionamento). - 1.-2.
(Omissis).
3. I termini previsti per la presentazione di domande
di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso
il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al
fine della attribuzione di acconti sui medesimi si
applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
4.-5. (Omissis).

Art. 9.
Determinazione del contributo, erogazione e controlli

1. Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre
somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, e' definito con
provvedimento del Capo del Dipartimento dello spettacolo, adottato,
sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi,
entro il mese di dicembre dell'anno antecedente al periodo
considerato.
2. Entro il mese di marzo di ciascun anno del triennio,
l'Amministrazione eroga la prima rata del contributo definito per
ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo,
l'Amministrazione eroga il saldo del contributo annuale. L'erogazione
del contributo nella misura definita ai sensi del comma 1 e'
subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi
finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, il
contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica
percentuale.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di
contributo devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:
a) il numero delle giornate lavorative;
b) gli incassi determinati dall'attivita' di rappresentazione;
c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione
delle somme versate con riferimento agli oneri di cui all'articolo 5,
comma 1.
4. E' comunque in facolta' dei soggetti presentare documentazione
idonea a comprovare quanto indicato al comma 3.
5. La documentazione prevista dal comma 3, costituisce
autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con
quelli di bilancio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la
regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' di
danza sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione
conservata presso il beneficiario e potendo disporre che l'erogazione
del contributo avvenga dopo lo svolgimento della verifica.
7. Salvi i casi di errore materiale, e' vietato il riesame del
provvedimento di cui al comma 1, o l'assegnazione di interventi
integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita'
svolta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo
periodo.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
si veda in nota all'art. 7.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, si veda in nota
all'art. 7.

Art. 10.
Decadenze e sanzioni

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dello spettacolo e'
disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se
necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate
nel periodo in corso:
a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma
3;
b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera
a) o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata
fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche
sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione
di cui all'articolo 7, comma 5 e per percentuali superiori al limite
previsto dall'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.
2. L'avvio del procedimento di decadenza e' comunicato
all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.
3. L'Amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i
soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni
non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei
casi di maggiore gravita', il periodo puo' essere raddoppiato.

Nota all'art. 10:
- L'art. 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241,
dispone:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma l, provvedimenti cautelari".

Art. 11.
Disposizioni transitorie

1. Per il primo biennio di applicazione del presente regolamento,
relativo agli anni 2001-2003, per i soggetti che hanno ricevuto
almeno per un anno negli ultimi tre, contributi erogati sulla base
della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, pubblicata nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1995, n. 16, la valutazione
quantitativa di cui all'articolo 5 e' rapportata al 75 per cento
della somma liquidata a consuntivo che risulti piu' vantaggiosa tra
quella dell'ultimo anno antecedente, e quella risultante dalla media
degli ultimi tre anni antecedenti a quello in cui e' compiuta la
valutazione.
2. La personalita' giuridica di diritto privato, ove richiesta,
deve essere conseguita entro il 31 dicembre 2003.
3. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento,
i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1, non possono
diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale
superiore al 25 per cento ne' aumentare oltre una identica
percentuale.
4. Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1,
non puo' in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i
medesimi soggetti appartengono, cosi' come definito ai sensi
dell'articolo 2, comma 2.
5. Al fine di incentivare la fusione tra soggetti della danza, la
percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1
dell'articolo 7, per i soggetti risultanti dalla fusione, anche
mediante incorporazione, di due o piu' soggetti gia' ammessi a
contributo, e' elevata all'85 per cento, e la percentuale di
diminuzione di cui al comma 2, non puo' essere superiore al 15 per
cento della somma dei contributi in precedenza concessi. Il soggetto
risultante dalla fusione e' comunque tenuto a svolgere, nel triennio
2001-2003, un'attivita' non inferiore al 70 per cento delle attivita'
recitative complessivamente svolte dai singoli soggetti preesistenti
ed all'80 per cento degli oneri sociali versati da ciascuno di essi
nell'anno o nel triennio di riferimento, in relazione
all'applicazione nei confronti dell'interessato del disposto di cui
al comma 1.
6. I benefici di cui al comma 5, possono essere concessi anche
qualora il richiedente presenti copia dell'atto di cessione integrale
d'azienda altrui, nonche' apposita dichiarazione dei soggetti in
corso di fusione, incorporandi o cedenti l'azienda con la quale si
attesta l'avvio della procedura della loro estinzione, e l'impegno a
non presentare alcuna domanda di contributo all'Amministrazione in
futuro e a rinunciare definitivamente ad ogni contributo
eventualmente richiesto.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il
termine per la presentazione delle domande per il triennio 2001-2003,
e' fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
8. Per i soggetti che hanno presentato tempestivamente domanda di
contributo per l'anno 2001, in applicazione della circolare
5 dicembre 1994, n. 10, il termine di cui al comma 7, si intende
comunque rispettato e, ove necessario, l'Amministrazione puo'
richiedere la presentazione di integrazione alla domanda, fissando un
termine all'interessato, in conformita' al presente regolamento.

Capo II
Settori della danza

Art. 12
Compagnie di danza

1. L'attivita' delle compagnie di danza, o imprese di produzione
della danza, e' attivita' di interesse pubblico, rappresenta la
tradizione storica ed e' aspetto fondamentale della danza italiana.
Le compagnie di danza assicurano la circolazione sul territorio
nazionale dello spettacolo dal vivo, cosi' garantendo la piu' ampia
diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, in
particolare, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la
formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la
sperimentazione di particolari forme dell'arte della danza.
2. Le imprese di produzione possono essere ammesse ai contributi
dello Stato, purche' abbiano personalita' giuridica di diritto
privato, o la conseguano entro il termine indicato all'articolo 11,
comma 2, ed effettuino, per ciascun anno del triennio, un minimo di
quindici giornate di rappresentazione e trecentocinquanta giornate
lavorative.
3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, possono
essere ammesse, per non piu' del 30 per cento, le giornate di
spettacolo svolte in paesi dell'Unione europea e sostenute
dall'intervento finanziario dello Stato.

Art. 13.
Soggetti di distribuzione e formazione del pubblico

1. Possono essere concessi contributi in favore di persone
giuridiche private che svolgono attivita' di promozione e formazione
del pubblico, alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la
regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il
riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge regionale, e
che svolgono esclusivamente attivita' di promozione e formazione del
pubblico nell'ambito del territorio di una regione e in non piu' di
una regione confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto.
2. Costituiscono presupposti per l'ammissione ai contributi:
a) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo
nell'ambito di almeno due provincie del territorio di una regione e
in non piu' di una regione confinante, riferite a compagnie
assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali
vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con
un massimale, definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti
diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. Ai fini della
quantificazione dei contributi, i progetti di cui al comma 1, possono
includere nel programma di attivita', fino ad un massimo del 30 per
cento del totale delle recite ospitate nonche' dei costi di
ospitalita', anche compagnie di danza non sovvenzionate, con
riferimento prioritario a giovani formazioni;
b) progetto di attivita' che assicuri la rappresentazione di un
repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea
italiana ed europea non caduta in pubblico dominio, nonche' le
modalita' della formazione del pubblico;
c) stabile ed autonoma struttura organizzativa.
3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo
delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, nonche' delle spese
di pubblicita', dei costi dei progetti di formazione del pubblico,
con esclusione del costo del personale dipendente.
4. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono
essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa
privata, in presenza dei presupposti di cui al comma 2.
5. In via transitoria, per il triennio 2001-2003:
a) in deroga a quanto previsto dal comma 1, possono essere
finanziate iniziative distributive svolte, ancorche' non in
esclusiva, da soggetti che abbiano gia' ricevuto contributi ai sensi
degli articoli 17, comma 3, 9 e 10 della circolare 5 dicembre 1994,
n. 10, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la cui attivita' risponda ai requisiti di cui
al comma 2;
b) possono essere finanziati progetti di distribuzione nazionale,
che contemplino la programmazione di almeno trenta giornate di
spettacolo su tutto il territorio nazionale, articolate su almeno
dieci piazze, di cui almeno la meta' nelle regioni di cui
all'obbiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del
21 giugno 1999.
6. Per i trienni successivi a quello relativo agli anni 2001-2003,
non puo' essere finanziato piu' di un soggetto di cui al comma 1, per
regione.

Nota all'art. 13:
- Per il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del
21 giugno 1999, si veda in nota all'art. 3.

Art. 14.
Esercizio e teatri municipali

1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di
danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala
e della pubblicita'.
2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi:
a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il
contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento
attestante la titolarita' dell'esercizio;
b) la programmazione di almeno quindici giornate di spettacolo
integralmente riservate alla danza per ciascun anno del triennio, con
esclusione di quelle eventualmente utilizzate per accedere ai
benefici di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 4 novembre 1999, n. 470;
c) l'effettuazione di almeno il 50 per cento di recite da parte
di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il
teatro.
3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di
spettacolo e comunque non oltre il 25 per cento dello stesso, possono
essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di
danza non sovvenzionate dallo Stato.

Nota all'art. 14:
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 4 novembre 1999, n. 470, di adozione del
"Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' teatrali, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre
1999.

Capo III
Altri soggetti della danza

Art. 15
Accademia nazionale di danza

1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi
ai sensi degli articoli 8 e 9, sulla base di un programma di
attivita', deliberato dai competenti organi statutari, nel quale
possono essere considerati anche singoli progetti volti a favorire
gli scambi internazionali, alla diffusione della cultura della danza,
anche con il supporto delle nuove tecnologie, a progetti volti alla
formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri,
alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte
coreutica.
2. Alla fondazione "Opera nazionale dell'Accademia nazionale di
danza", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1963, n. 925, e' concesso un contributo, da erogarsi con
le modalita' di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche
produttive, realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione
degli allievi dell'Accademia nazionale di danza o assunte in
collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica,
del teatro e della danza.

Art. 16.
Promozione della danza e perfezionamento professionale

1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con
contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in
favore di:
a) soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di iniziative di
valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;
b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attivita' di
produzione e che realizzano, istituzionalmente e con carattere di
continuita', progetti mirati alla divulgazione e informazione nel
campo della danza nonche' alla valorizzazione della cultura della
danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo.
Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni,
mostre, attivita' di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di
nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello
spettacolo;
c) soggetti che non svolgono attivita' di produzione e che
svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita'
di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di
accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati
per l'attivita' didattica e della danza;
d) soggetti a carattere nazionale che coordinano e sostengono
l'attivita' di gruppi della danza non professionistici ad essi
aderenti;
e) soggetti che abbiano come oggetto esclusivo della propria
attivita' le finalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14
novembre 1979, n. 589, che ricevano sovvenzioni di uno o piu' enti
locali da almeno tre anni e che abbiano ricevuto contributi statali
per almeno tre anni negli ultimi sei.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, hanno la
disponibilita' di una sala integralmente dedicata a spettacoli di
danza, e questi vi siano effettivamente svolti per non meno di venti
giornate all'anno, si tiene conto, nell'ambito di quanto previsto
dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 5, delle relative spese di
gestione.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), il contributo
dello Stato puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al
30 per cento della somma dei contributi concessi dalle regioni e
dagli enti locali. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), il
contributo dello Stato e' integrativo di altri apporti finanziari di
enti pubblici e privati.
4. I contributi di cui al comma 1, sono attribuiti sulla base di un
programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari,
che si riferisce:
a) a particolari progetti di attivita', sia in Italia che
all'estero, con particolare riferimento, oltre a quanto previsto dal
comma 1, agli scambi internazionali ed al sostegno di protocolli di
attivita' interministeriali;
b) all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove generazioni
di artisti e di trasmettere le esperienze maturate; alla diffusione
della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove
tecnologie;
c) a progetti volti alla formazione professionale in
collaborazione con organismi stranieri;
d) alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte
della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati
multimediale.

Nota all'art. 16:
- L'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979,
n. 589, recante "Provvedimenti per le attivita' musicali e
cinematografiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
320 del 23 novembre 1979, dispone:
"1. - (Omissis).
L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalita'
di cui al primo comma dell'art. 40 della legge
sopraindicata, e' destinato, per un ammontare non superiore
a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere
documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche
sulle attivita' musicali, nonche' centri di iniziativa
musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da
enti ed associazioni, volti a realizzare forme di
coordinamento organico e continuativo della produzione
musicale e della sua distribuzione ed iniziative di
carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.
(Omissis)".

Art. 17.
Rassegne e festival

1. Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o
privati organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo
nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al
rinnovamento della danza in Italia, nonche' allo sviluppo della
cultura della danza; che comprendono una pluralita' di spettacoli
anche interdisciplinari, nell'ambito di un coerente progetto
culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un luogo
definito; che costituiscono momenti di incontro privilegiato tra le
diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche mediante creazioni
multidisciplinari tendenti all'incontro di piu' linguaggi espressivi.
2. I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri
apporti finanziari e sono erogati sulla base dei seguenti
presupposti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici da almeno tre anni;
b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival,
dotato di prestigio culturale e di capacita' professionale;
c) presenza di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
d) previsione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno un
quarto presentato in prima nazionale;
e) programmazione di spettacoli, sia per ospitalita' sia in
coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni
negli ultimi sei, nonche' di soggetti di altre nazioni che svolgono
un'attivita' di elevata qualita' artistica.

Capo IV
Ulteriori attivita' di danza

Art. 18.
Ulteriori attivita' di danza

1. La quota delle risorse da riservare per ulteriori attivita' di
danza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), e' attribuita,
sentito il parere della Commissione, in considerazione della
necessita' di promuovere particolari linguaggi o tradizioni della
danza, anche con riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi
progetti della danza, al collegamento con esperienze artistiche di
altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla
necessita' di incentivare la presenza della danza in aree del paese
meno servite, anche promuovendo adeguati progetti di distribuzione.
2. In particolare, le risorse di cui al comma 1, possono essere
destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti
nella permanenza triennale di una compagnia di danza nell'ambito di
un teatro municipale ovvero di piu' teatri nell'ambito di un
territorio definito non superiore a quello di due province
confinanti, anche sulla base di un progetto multidisciplinare che
prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo
minimo di apertura della sede o delle sedi della residenza. Per tali
fini, l'amministrazione puo' considerare progetti che si riferiscono
cumulativamente a quanto previsto dal presente comma e
dall'articolo 24, comma 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1999,
n. 470, utilizzando i fondi all'uopo stabiliti.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Amministrazione tiene
conto dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite
convenzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 febbraio 2001
Il Ministro: Melandri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 328

Nota all'art. 18:
- L'art. 24, comma 2, del decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, di
adozione del "Regolamento recante criteri e modalita' di
erogazione di contributi in favore delle attivita'
teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del
15 dicembre 1999, dispone:
"Art. 24 (Ulteriori attivita' teatrali). - 1.
(Omissis).
2. In particolare, le risorse di cui al comma 1,
possono essere destinate al sostegno di residenze
multidisciplinari, consistenti nella permanenza triennale
di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale ovvero
di piu' teatri nell'ambito di un territorio definito non
superiore a quello di due province confinanti anche sulla
base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero
predefinito di rappresentazione ed un periodo minimo di
apertura della sede o delle sedi teatrali.
3. (Omissis)".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Dello stesso autore
Stampa
Tutte le news

Privacy
Nota informativa sulla tutela dei dati personali
Cookie Policy
Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie
Pubblicità
La pubblicità su FaredanzA.it
Informazioni
Condizioni di acquisto
Collaborazioni
suggerimenti o proposte
Panservice Deltaeffe Manutenzione a cura di
Fabrizio Paglia